Art. 1408 c.c.Rapporti fra contraente ceduto e cedente

[1]Il cedente e' liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.

[2]Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, puo' agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

[3]Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si e' verificato; in mancanza e' tenuto al risarcimento del danno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1408 · fonte su Normattiva