Art. 1413 c.c. — Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Il promittente puo' opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva