Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Convenzione tra un'associazione sindacale ed un avvocato per la difesa dei lavoratori - Contratto a favore di terzo - Applicabilità della convenzione - Presupposti - Azioni contrattuali - Proponibilità nei confronti del terzo (nel caso di specie, il lavoratore) - Esclusione - Fondamento. · CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE In genere.
La convenzione conclusa tra un sindacato e un avvocato per l'assistenza legale degli associati, con la previsione di determinate tariffe o condizioni in loro favore, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo; ne consegue che i terzi, cioè i lavoratori, non sono parte né in senso sostanziale né in senso formale del rapporto, limitandosi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, e, pertanto, non possono proporre le azioni contrattuali contro lo stipulante e il promittente, ad eccezione dell'azione di adempimento.
Cass. civ. n. 3274/2026Sez. 2Rv. 676970-01
Precedenti: 655470-01, 660920-01
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - IN GENERE Interposizione fittizia, negozio fiduciario o di interposizione reale, contratto a favore del terzo - Deducibilità in appello della diversa qualificabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Censurabilità per cassazione - Limiti.
La diversa qualificabilità di un'operazione negoziale in termini di interposizione fittizia, negozio fiduciario o interposizione reale, contratto a favore del terzo non è deducibile per la prima volta in appello, in quanto si tratta di istituti giuridici diversi, fondati rispettivamente sull'apparenza del negozio (interposizione fittizia), sulla sua effettiva esistenza (negozio fiduciario o 52 <!-- pag. 53 --> interposizione reale) o sulla determinabilità e adesione del terzo beneficiario degli effetti (contratto a favore del terzo): sicché non è censurabile la decisione del giudice d'appello che abbia considerato la diversa qualificazione giuridica nuova, e quindi inammissibile, in mancanza di allegazione della sua avvenuta deduzione dinanzi al giudice di primo grado, con indicazione dello specifico atto in cui ciò è avvenuto.
Cass. civ. n. 1237/2026Sez. 2Rv. 677567-01
Riguarda ancheart. 1414 Codice civileart. 345 Codice di procedura civileart. 366 Codice di procedura civile
Precedenti: 587663-01, 488185-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE Risarcimento danni da infortunio sul lavoro - Transazione tra il lavoratore e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro - Anche a favore di terzi - Impugnabilità ex art. 2113 c.c. - Limiti.
In tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, la transazione stipulata tra il lavoratore infortunato e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro, contenente rinuncia a far valere pretese nei confronti di quest'ultimo e delle persone delle quali egli è chiamato a rispondere, configura un contratto a favore di terzo, che non soggiace - eccetto che per la parte relativa alla rinunzia in favore del datore di lavoro - al regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti di soggetti non legati all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e non titolari della qualità di "datore di lavoro".
Cass. civ. n. 34619/2025Sez. LRv. 677192-01
Riguarda ancheart. 1965 Codice civileart. 2113 Codice civileart. 2049 Codice civileart. 2087 Codice civile
Precedenti: 664230-01, 662157-01, 676964-01
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Negozio transattivo - Configurabilità - Condizioni - Concessioni reciproche - Contenuto - Assunzione di obbligo nei confronti di un terzo - Legittimità - Fattispecie.
Affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, il cui contenuto può essere il più vario e può consistere anche nella rinuncia ad un diritto, cui corrisponda l'assunzione di un obbligo nei confronti di un terzo, nel qual caso la transazione si configura come contratto a favore di terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale è stata ritenuta res inter alios acta la transazione, intervenuta tra committente venditore, appaltatore dei lavori e condominio, con cui l'appaltatore si era impegnato ad eliminare i vizi insorti - nell'ambito degli eseguiti lavori di ristrutturazione - anche in immobili di proprietà esclusiva).
Cass. civ. n. 30930/2025Sez. 2Rv. 676964-01
Riguarda ancheart. 1965 Codice civile
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI Destinatario diverso dal mittente - Consegna della merce o richiesta della stessa - Effetti - Clausola di porto assegnato - Irrilevanza - Subentro ex lege nei diritti e negli obblighi nei confronti del vettore - Sussistenza - Pagamento del corrispettivo del trasporto - Necessità - Fondamento. · TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI In genere.
In tema di contratto di trasporto, il destinatario che sia persona diversa dal mittente, indipendentemente dalla clausola di porto assegnato (che può anche mancare), subentra a quest'ultimo ipso iure, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ma altresì, ex art. 1689, comma 2 c.c., nell'obbligo di soddisfare, in favore di quest'ultimo, i crediti derivanti dal contratto, in primo luogo il corrispettivo del trasporto, il cui pagamento integra condicio iuris dell'esercizio dei diritti suddetti. 62 <!-- pag. 63 -->
Cass. civ. n. 25270/2025Sez. 3Rv. 676413-01
Riguarda ancheart. 1689 Codice civileart. 1692 Codice civile
Precedenti: 668938-01, 563163-01, 648612-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo - Designazione generica quali beneficiari degli "eredi testamentari" non ancora individuati in difetto di testamento anteriore o coevo alla stipulazione - Specificazione nel testamento di uno tra gli eredi quale effettivo destinatario dell’attribuzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Nel contratto di assicurazione sulla vita - che costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem -, in presenza di una clausola di attribuzione dell'indennizzo contenente la designazione generica, quali beneficiari, degli "eredi testamentari" non ancora individuati, nel caso in cui manchi un testamento anteriore o almeno coevo alla stipulazione del contratto è ammissibile la successiva specificazione, con il testamento, di uno tra gli eredi istituiti quale unico effettivo destinatario dell'attribuzione, dal momento che tale indicazione equivale a designazione ex art. 1920, comma 2, c.c., e non configura un'ipotesi di revoca di un beneficio ad un terzo, sino a quel momento ancora non efficacemente individuato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che con l'attribuzione, nel testamento pubblico, dei propri beni immobili ad uno dei due eredi e di tutti i suoi risparmi "comunque investiti" all'altro, la testatrice avesse inteso individuare quest'ultimo, ex art. 1920, comma 2, c.c., quale unico beneficiario dei diritti nascenti dai contratti di assicurazione).
Cass. civ. n. 25121/2025Sez. 3Rv. 676335-01
Riguarda ancheart. 1920 Codice civileart. 587 Codice civileart. 1921 Codice civile
Precedenti: 661129-02
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Carenza - Rilevabilità di ufficio - Criteri - Fattispecie.
La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in relazione alla domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo in conseguenza di un sinistro stradale, ha rilevato il difetto di titolarità del diritto azionato in capo all'attore poiché, dalle emergenze istruttorie in atti, non era risultata la prova né che questi fosse proprietario del veicolo, avendo interrotto il pagamento delle rate del prezzo di vendita già prima del verificarsi dell'evento, né di un titolo in base al quale avesse sostenuto l'onere della riparazione).
Cass. civ. n. 8625/2025Sez. 3Rv. 674298-01
Riguarda ancheart. 81 Codice di procedura civileart. 112 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 648612-02, 670016-01, 634395-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE Contratto a favore di terzo - Stipulato dal proprietario del fondo servente - Configurabilità - Condizioni.
SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE In genere. 47 <!-- pag. 48 --> Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù.
Cass. civ. n. 407/2025Sez. 2Rv. 673499-01
Riguarda ancheart. 1031 Codice civile
Precedenti: 592953-01, 618387-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).