Art. 1414 c.c.
Effetti della simulazione tra le parti
[1]Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
[2]Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purche' ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
[3]Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva