Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE Prescrizione - Natura assoluta o relativa della simulazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura - assoluta o relativa - dell'azione di simulazione che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è, ai sensi dell'art. 1422 c.c., imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente.
Cass. civ. n. 3246/2026Sez. 2Rv. 677304-01
Riguarda ancheart. 1422 Codice civileart. 2934 Codice civile
Precedenti: 627567-01, 639923-01
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI Contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam - Prova della simulazione totale o parziale - Controdichiarazione anteriore o coeva all’atto - Necessità - Data certa ex art. 2704 c.c. - Controdichiarazione perfezionata successivamente alla stipula dell’atto - Effetti - Fattispecie in materia di simulazione soggettiva. · CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE In genere. · CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) In genere.
La simulazione totale o parziale di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam può essere provata dai contraenti nei confronti dei terzi soltanto mediante controdichiarazione, anteriore o coeva all'atto simulato, la cui data deve essere certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; in presenza di una controdichiarazione formata successivamente alla stipulazione, si realizza, invece, una modifica del contratto originario, con la conseguenza che la stessa non è idonea, di per sé sola, a dimostrare l'asserita simulazione. (Fattispecie in materia di simulazione soggettiva).
Cass. civ. n. 3260/2026Sez. 2Rv. 677355-01
Riguarda ancheart. 1417 Codice civileart. 1350 Codice civileart. 2704 Codice civile
Precedenti: 655205-01, 504610-01
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - IN GENERE Interposizione fittizia, negozio fiduciario o di interposizione reale, contratto a favore del terzo - Deducibilità in appello della diversa qualificabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Censurabilità per cassazione - Limiti.
La diversa qualificabilità di un'operazione negoziale in termini di interposizione fittizia, negozio fiduciario o interposizione reale, contratto a favore del terzo non è deducibile per la prima volta in appello, in quanto si tratta di istituti giuridici diversi, fondati rispettivamente sull'apparenza del negozio (interposizione fittizia), sulla sua effettiva esistenza (negozio fiduciario o 52 <!-- pag. 53 --> interposizione reale) o sulla determinabilità e adesione del terzo beneficiario degli effetti (contratto a favore del terzo): sicché non è censurabile la decisione del giudice d'appello che abbia considerato la diversa qualificazione giuridica nuova, e quindi inammissibile, in mancanza di allegazione della sua avvenuta deduzione dinanzi al giudice di primo grado, con indicazione dello specifico atto in cui ciò è avvenuto.
Cass. civ. n. 1237/2026Sez. 2Rv. 677567-01
Riguarda ancheart. 345 Codice di procedura civileart. 366 Codice di procedura civileart. 1411 Codice civile
Precedenti: 587663-01, 488185-01
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - IN GENERE Simulazione per interposizione fittizia di persona - Contratto richiedente forma scritta ad substantiam (compravendita immobiliare) - Regime della prova.
Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739, comma primo, c.c.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto.
Cass. civ. n. 1237/2026Sez. 2Rv. 677567-02
Riguarda ancheart. 1415 Codice civileart. 2725 Codice civileart. 2724 Codice civileart. 2739 Codice civile
Precedenti: 602030-01
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) Controdichiarazione - Natura - Requisito sostanziale dell'accordo simulatorio - Configurabilità - Esclusione - Contemporaneità dell'accordo simulatorio - Necessità - Esclusione - Provenienza - Dalla parte contro il cui interesse è redatta - Sufficienza.
In tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio; essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta.
Cass. civ. n. 239/2025Sez. 2Rv. 673496-01
Riguarda ancheart. 1415 Codice civileart. 1417 Codice civile
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).