Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizione all'esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust - Causa di accertamento della nullità della fideiussione - Continenza - Configurabilità - Conseguenze - Pendenza in gradi diversi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione all'esecuzione - Necessità. · CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere.
Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.
Cass. civ. n. 3661/2026Sez. 3Rv. 677809-01
Riguarda ancheart. 39 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 616 Codice di procedura civileart. 33 legge 287/1990e altri 2
Precedenti: 673641-03, 672505-01, 677572-01, 664063-02
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Fideiussione omnibus stipulata in epoca successiva all'accertamento delle intese anticoncorrenziali - Nullità parziale - Condizioni - Prova - Contenuto. · FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
Il rilievo della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus che sia stato stipulato in epoca successiva a quello oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 postula la prova dell'effettiva esistenza di un'intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990, in quanto l'accertamento della Banca d'Italia non consente di reputare persistente, anche in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale.
Cass. civ. n. 34049/2025Sez. 3Rv. 677194-02
Riguarda ancheart. 1957 Codice civileart. 2 legge 287/1990
Precedenti: 672503-01, 668476-02
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Divieto ex art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2021 a carico dell’acquirente o del fornitore di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di 57 <!-- pag. 58 --> cessione di prodotti agricoli e alimentari - Ratio - Conseguenze in tema di competenza per territorio.
Il divieto di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari posto, dall'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell'acquirente o del fornitore, risponde alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l'impresa agricola), sia, più in generale, l'equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l'industria). Detto divieto incide, pertanto, sull'autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, al fine di promuovere la concorrenza attraverso l'inibizione degli effetti pregiudizievoli idonei ad incidere sull'equilibrio di mercato e sul sistema produttivo agricolo, con la conseguenza che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall'acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata.
Cass. civ. n. 31599/2025Sez. 2Rv. 676471-01
Riguarda ancheart. 47 Codice di procedura civileart. 6 d.lgs. 150/2011art. 4 d.lgs. 198/2021art. 1334 Codice civileart. 1339 Codice civileart. 1374 Codice civilee altri 1
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Riferimenti e dichiarazioni in materia catastale nell'atto notarile - A pena di nullità - Sussistenza - Atto soggetto a conferma - Violazione dell'art. 28 legge notarile - Sussistenza - Conseguenze in ambito sanzionatorio.
In tema di responsabilità disciplinare notarile, l'eventuale sanatoria, mediante conferma, dell'atto nullo per violazione delle disposizioni relative all'identificazione catastale, ai riferimenti 45 <!-- pag. 46 --> alle planimetrie depositate in catasto e alla dichiarazione di conformità allo stato di fatto, quantunque idonea ad eliminare la causa di nullità, non incide sul momento consumativo dell'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, della l. n. 89 del 1913, ma unicamente sulla valutazione della gravità della condotta e della sanzione applicabile.
Cass. civ. n. 26290/2025Sez. 2Rv. 676710-01
Riguarda ancheart. 28 legge 89/1913art. 29 legge 52/1985art. 1418 Codice civile
Precedenti: 674277-01
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA Assicurazione contro i danni per conto altrui - Qualità di creditore - Natura - Clausola che attribuisce al solo contraente e non all’assicurato la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell’indennizzo - Nullità.
Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non è consentito sciogliere il vincolo tra titolarità dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualità di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa.
Cass. civ. n. 16212/2025Sez. 3Rv. 675323-01
Riguarda ancheart. 1891 Codice civileart. 1904 Codice civileart. 1895 Codice civileart. 1418 Codice civile
Precedenti: 647363-01, 584927-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Estensione della garanzia al rischio pregresso - Mancata previsione di una sunset clause - Nullità per difetto di causa concreta - Esclusione.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, in presenza di una clausola claims made impura - che estende la garanzia ai comportamenti dell'assicurato antecedenti alla data della stipulazione del contratto purché le richieste risarcitorie siano formulate durante la vigenza della polizza - la mancata previsione di una c.d. sunset clause - che garantisce l'assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto - non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta.
Cass. civ. n. 15447/2025Sez. 3Rv. 675340-01
Riguarda ancheart. 1322 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 11 Responsabilità sanitaria
Precedenti: 670385-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Pretesa contrattuale - Omesso rilievo officioso in primo grado della nullità del contratto - Possibilità di un siffatto rilievo nel giudizio di appello in cui si invochi il riconoscimento di quella pretesa - Sussistenza - Ragioni.
Il potere di rilievo officioso della nullità del contratto deve essere esercitato anche dal giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, senza che a tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., il quale deve essere coordinato con l'obbligo del giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullità negoziale.
Cass. civ. n. 14537/2025Sez. 3Rv. 674981-01
Riguarda ancheart. 1421 Codice civileart. 345 Codice di procedura civile
Precedenti: 643337-01
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Responsabilità disciplinare ex art. 28 della legge notarile - Divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge"- Ricezione di atto suscettibile di sanatoria successivamente all’entrata in vigore dell’art. 29, comma 1-ter, della l. n. 52 del 1985 - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Fondamento.
La responsabilità del notaio ex art. 28, comma 1, n. 1 della l. n. 89 del 1913 per il caso di violazione del divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" sussiste pur quando l'atto rogato ed affetto da nullità sia suscettibile di sanatoria, nella specie ex art. 29, comma 1- ter, l. n. 52 del 1985, e ciò in quanto l'illecito disciplinare ha carattere istantaneo e si consuma con la stipula, di modo che la sopravvenuta eliminazione della causa di nullità non incide sul momento consumativo dell'illecito, assumendo rilevanza esclusivamente ai fini della valutazione della gravità della condotta.
Cass. civ. n. 9868/2025Sez. 2Rv. 674277-01
Riguarda ancheart. 28 legge 89/1913art. 29 legge 52/1985art. 1418 Codice civile
Precedenti: 654910-02, 665889-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).