Art. 1423 c.c. — Inammissibilita' della convalida
Il contratto nullo non puo' essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il contratto nullo non puo' essere convalidato, se la legge non dispone diversamente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1451 — Inammissibilita' della convalida
Il contratto rescindibile non puo' essere convalidato.…
Art. 1418 — Cause di nullita' del contratto
Il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato…
Art. 185 — Effetti della dichiarazione di nullita'
… nullita' di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. Il giudice che dichiara la nullita' di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla…
Art. 2607 — Modificazioni del contratto
Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.…
Art. 657 — Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione
… , al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali. (171) 173 Puo' altresi' intimare lo sfratto…
Art. 348-bis — Inammissibilita' e manifesta infondatezza dell'appello
Quando ravvisa che l'impugnazione e' inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350-bis. Se e' proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La nullità vizia il contratto normalmente in modo insanabile (art. 1423) e può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (art. 1421). Non è ammesso che il decorso del termine convalidi il contratto (art. 1422), ma sono salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione estintiva delle azioni di ripetizione; in modo che solo l'adempimento può determinare, indirettamente, attraverso il decorso del tempo, il consolidamento della nuova situazione giuridica creata dal contratto nullo. Il contratto nullo si può però convertire in altro valido (art. 1424). Tale conversione viene fondata sulla volontà delle parti diretta a realizzare un concreto e comune intento pratico mediante il rapporto da esse costituito; perciò non si richiede soltanto che il contratto nullo abbia gli estremi obiettivi di altro contratto valido, ma deve potersi ritenere che questo contratto sarebbe stato voluto dalle parti se esse avessero conosciuto la nullità di quello che avevano concluso. Come si vede, la legge non ha riguardo alla conversione formale del negozio, ma a quella sostanziale, con la quale si dà effetto alla volontà che i contraenti avrebbero avuto se avessero preveduto che il negozio concluso era nullo. Attraverso un negozio giuridico, le parti mostrano di volere raggiungere un certo fine; il negozio da esse prescelto non ha, di fronte a questo fine, se non una funzione strumentale. In modo che è conforme alla buona fede che ciascuna parte rimanga vincolata agli effetti che si proponeva di trarre dal contratto nullo e che avrebbe ugualmente cercato di realizzare con altro contratto se si fosse rappresentata l'inefficienza giuridica di quello concluso. DELL'ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO. Dell'incapacità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 650
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1423 · fonte su Normattiva