Art. 2607 c.c.Modificazioni del contratto

[1]Il contratto, se non e' diversamente convenuto, non puo' essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

[2]Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2607 · fonte su Normattiva