Art. 1425 c.c.
Incapacita' delle parti
[1]Il contratto e' annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare.
[2]E' parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace d'intendere o di volere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva