Si è affermato che i vizi del consenso non inducono nullità ma solo annullabilità del contratto per condurre sotto la tutela del diritto rapporti posti in essere in modo non regolare, se la parte interessata, sia disposta a tollerarli rinunciando all'impugnativa (art. 1442) ovvero se la controparte offra di rettificare le condizioni del contratto e di darvi esecuzione (art. 1432). L'errore si raffigura come causa di annullabilità anche quando, secondo la terminologia corrente, possa qualificarsi ostativo (art. 1429 e 1433). Già la distinzione fra l'errore che determina una divergenza fra la dichiarazione e la volontà e l'errore che vizia la formazione della volontà dichiarata, è difficilmente riconducibile alla tradizione romanistica. Non sempre accolta dalla dottrina moderna, per quanto passata nella pratica della giurisprudenza, la distinzione non giustifica il diverso trattamento delle due ipotesi, perchè la dichiarazione esiste in re anche quando sia affetta da errore ostativo, ed essa in tal caso può provocare ugualmente affidamenti di buona fede, le cui conseguenze devono essere salvaguardate. L'effetto giuridico della dichiarazione non può ritenersi subordinato alla corrispondenza tra dichiarazione e volontà se il contenuto della dichiarazione deve ricercarsi nell'esteriore contegno del dichiarante e nelle circostanze che lo accompagnano; donde, non soltanto si richiede l'essenzialità dell'errore come condizione perchè il vizio possa farsi valere ma, almeno per i contratti, anche la sua riconoscibilità (articoli 1428, 1429 e 1431). Il requisito dell'essenzialità dell'errore viene determinate dal nuovo codice con riguardo a criteri obiettivi (art. 1429 n. 2), in armonia alla tutela dell'affidamento cui si ispira la nuova disciplina dell'interpretazione (n. 624): l'errore deve essere motivo oggettivamente determinante il consenso in conformità alle concezioni che dominano nella coscienza generale e al comune apprezzamento della materia in questione. Il codice fa, a proposito dell'errore essenziale, un'elencazione che ha riguardo ad ipotesi tipiche e che quindi non esprime concetti tassativi. Altri casi di essenzialità potranno essere rilevati dall'interprete, in relazione a singole ipotesi di fatto, quando queste abbiano le medesime caratteristiche delle ipotesi previste dalla legge, per guisa che possano elevarsi fino all'importanza giuridica di queste. Quanto al requisito della riconoscibilità, esso si è imposto per la considerazione che l'errore occulto del dichiarante non deve turbare le aspettative del destinatario fondate sulla dichiarazione. La buona fede del destinatario non deve essere sacrificata alle esigenze di un intento che non fu palesato, e che perciò non potè essere preso in considerazione dalla controparte nella valutazione complessiva del contegno del dichiarante. Sarebbe incoerente ammettere che, pur attraverso il mezzo di una pronuncia giudiziale, sia fatto valere in qualche modo un interesse non esteriorizzato, se la sicurezza del credito e degli scambi ha imposto di dare rilevanza giuridica solo all'affidamento creato dal significato che socialmente può dare alla dichiarazione, nel quale soltanto si concreta e vive l'unico intento che il diritto riconosce e tutela. Riconoscibilità dell'errore non significa però evidenza del medesimo; ma è un grado di apparenza da adeguarsi agli svariati casi pratici. Perciò l'art. 1431 pone il concetto di riconoscibilità in una sfera relativa, che in concreto si costituisce con riferimento al contenuto del contratto, alle circostanze in cui esso giunge a perfezione e alle qualità dei contraenti. Ma un'altra caratteristica riveste il concetto di errore riconoscibile. La sua apparenza deve essere tale che possa essere rilevata da una persona di normale diligenza e senza richiedere indagini maggiori di quelle che tale persona suole fare per individuare la volontà dell'altra parte. Da tal profilo la scusabilità cambia di incidenza, e passa dal soggetto che ha emesso la dichiarazione viziata, al destinatario di questa; muta anche oggetto, perchè non si riferisce alla formazione dell'errore, ma alla sua mancata scoperta.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 652