Art. 1429 c.c.
Errore essenziale
L'errore e' essenziale:
- 1)quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
- 2)quando cade sull'identita' dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita' dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
- 3)quando cade sull'identita' o sulle qualita' della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
- 4)quando, trattandosi di errore di diritto, e' stato la ragione unica o principale del contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva