Art. 1429 c.c.Errore essenziale

L'errore e' essenziale:

  • 1)quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
  • 2)quando cade sull'identita' dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualita' dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
  • 3)quando cade sull'identita' o sulle qualita' della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
  • 4)quando, trattandosi di errore di diritto, e' stato la ragione unica o principale del contratto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1429 · fonte su Normattiva