Art. 143 c.c.
Diritti e doveri reciproci dei coniugi
[1]((Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
[2]Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
[3]Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva