Art. 143 c.c.Diritti e doveri reciproci dei coniugi

[1]((Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

[2]Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

[3]Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art143 · fonte su Normattiva