Art. 1434 c.c.
Violenza
La violenza e' causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Violenza
La violenza e' causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Si è affermato che i vizi del consenso non inducono nullità ma solo annullabilità del contratto per condurre sotto la tutela del diritto rapporti posti in essere in modo non regolare, se la parte interessata, sia disposta a tollerarli rinunciando all'impugnativa (art. 1442) ovvero se la controparte offra di rettificare le condizioni del contratto e di darvi esecuzione (art. 1432). L'errore si raffigura come causa di annullabilità anche quando, secondo la terminologia corrente, possa qualificarsi ostativo (art. 1429 e 1433). Già la distinzione fra l'errore che determina una divergenza fra la dichiarazione e la volontà e l'errore che vizia la formazione della volontà dichiarata, è difficilmente riconducibile alla tradizione romanistica. Non sempre accolta dalla dottrina moderna, per quanto passata nella pratica della giurisprudenza, la distinzione non giustifica il diverso trattamento delle due ipotesi, perchè la dichiarazione esiste in re anche quando sia affetta da errore ostativo, ed essa in tal caso può provocare ugualmente affidamenti di buona fede, le cui conseguenze devono essere salvaguardate. L'effetto giuridico della dichiarazione non può ritenersi subordinato alla corrispondenza tra dichiarazione e volontà se il contenuto della dichiarazione deve ricercarsi nell'esteriore contegno del dichiarante e nelle circostanze che lo accompagnano; donde, non soltanto si richiede l'essenzialità dell'errore come condizione perchè il vizio possa farsi valere ma, almeno per i contratti, anche la sua riconoscibilità (articoli 1428, 1429 e 1431). Il requisito dell'essenzialità dell'errore viene determinate dal nuovo codice con riguardo a criteri obiettivi (art. 1429 n. 2), in armonia alla tutela dell'affidamento cui si ispira la nuova disciplina dell'interpretazione (n. 624): l'errore deve essere motivo oggettivamente determinante il consenso in conformità alle concezioni che dominano nella coscienza generale e al comune apprezzamento della materia in questione. Il codice fa, a proposito dell'errore essenziale, un'elencazione che ha riguardo ad ipotesi tipiche e che quindi non esprime concetti tassativi. Altri casi di essenzialità potranno essere rilevati dall'interprete, in relazione a singole ipotesi di fatto, quando queste abbiano le medesime caratteristiche delle ipotesi previste dalla legge, per guisa che possano elevarsi fino all'importanza giuridica di queste. Quanto al requisito della riconoscibilità, esso si è imposto per la considerazione che l'errore occulto del dichiarante non deve turbare le aspettative del destinatario fondate sulla dichiarazione. La buona fede del destinatario non deve essere sacrificata alle esigenze di un intento che non fu palesato, e che perciò non potè essere preso in considerazione dalla controparte nella valutazione complessiva del contegno del dichiarante. Sarebbe incoerente ammettere che, pur attraverso il mezzo di una pronuncia giudiziale, sia fatto valere in qualche modo un interesse non esteriorizzato, se la sicurezza del credito e degli scambi ha imposto di dare rilevanza giuridica solo all'affidamento creato dal significato che socialmente può dare alla dichiarazione, nel quale soltanto si concreta e vive l'unico intento che il diritto riconosce e tutela. Riconoscibilità dell'errore non significa però evidenza del medesimo; ma è un grado di apparenza da adeguarsi agli svariati casi pratici. Perciò l'art. 1431 pone il concetto di riconoscibilità in una sfera relativa, che in concreto si costituisce con riferimento al contenuto del contratto, alle circostanze in cui esso giunge a perfezione e alle qualità dei contraenti. Ma un'altra caratteristica riveste il concetto di errore riconoscibile. La sua apparenza deve essere tale che possa essere rilevata da una persona di normale diligenza e senza richiedere indagini maggiori di quelle che tale persona suole fare per individuare la volontà dell'altra parte. Da tal profilo la scusabilità cambia di incidenza, e passa dal soggetto che ha emesso la dichiarazione viziata, al destinatario di questa; muta anche oggetto, perchè non si riferisce alla formazione dell'errore, ma alla sua mancata scoperta.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1434 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 652
Lasciata nell'orbita della mancanza di volontà l'ipotesi di violenza fisica, il nuovo codice ha preso in considerazione la violenza morale. La nozione di questa violenza ha ricevuto un'importante precisazione: è la minaccia di male ingiusto e notevole (articolo 1435) ma è anche la minaccia di un male di per sè non ingiusto, quando è diretta a conseguire vantaggi esorbitanti (articolo 1438). Questa estensione del concetto di violenza, già espressa dalla giurisprudenza, sanziona lo smodato uso dei poteri dati dalla legge. Se, minacciando l'uso del proprio diritto, si consegue un risultato, non soltanto eccedente la realizzazione del diritto stesso, ma anche ripugnante ad ogni senso di giustizia, si presume che ciò sia accaduto per una restrizione della libertà di volere, e quindi che sia rimasto viziato il volere di chi ha consentito all'attribuzione ingiusta. La minaccia è causa di annullamento anche se proviene dal terzo (art. 1434), per quanto l'altro contraente sia stato in buona fede; non si è perciò soddisfatta l'aspirazione di chi avrebbe voluto che il contratto rimanesse valido nel caso di violenza del terzo non conosciuta dal contraente, com'è valido quando è stato determinato dal dolo del terzo se l'altro contraente non ne ebbe notizia (art. 1439, secondo comma). La diversa disciplina adottata circa gli effetti della violenza e del dolo proveniente da terzi, conforme alla tradizione e ai criteri accolti dalla maggior parte dei codici moderni, è sorretta da considerazioni di carattere sostanziale. La violenza agisce direttamente sulla libertà del volere, mentre il dolo opera sull'intelligenza che deve guidare il volere stesso. Come pressione diretta, la violenza influisce più gravemente e più irresistibilmente sul processo formativo della volontà; ed è quindi giusto dare, contro di essa, una protezione maggiore di quella che si dà contro il dolo. Non viene tutelato l'affidamento che si era formato a causa dell'ignoranza dell'azione violenta del terzo, perchè è eccessivo far prevalere le esigenze della buona fede di una parte, di fronte alla grave situazione antigiuridica creata dalla minaccia nell'altra parte che ne è stata vittima; questa situazione ha in sè una antigiuridicità senza dubbio maggiore di quella provocata dal dolo, il quale, in fondo, si risolve in un errore. Si accenna qui, naturalmente, al dolo causam dans, mentre il dolo incidens (art. 1440) altro effetto non provoca se non quello di obbligare al risarcimento del danno. Dell'azione di annullamento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 653