Art. 1434 c.c.
Violenza
La violenza e' causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Violenza
La violenza e' causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 1436 — Violenza diretta contro terzi
La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto e' rimesso…
Art. 2126 — Prestazione di fatto con violazione di legge
La nullita' o l'annullamento del contratto
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1434 · fonte su Normattiva