Si è data dell'azione di annullamento una disciplina per linee essenziali. La legittimazione ad agire è, di regola (art. 1441, primo comma), attribuita alla parte nel cui interesse il rimedio è stabilito (e ai suoi eredi); solo l'incapacità per interdizione legale può farsi valere da ogni interessato (art. 1441, secondo comma). L'annullabilità del contratto per vizio di consenso deve essere eccepita di buona fede, e così l'offerta di modificare il contratto in modo da purgarne l'anomalia impedisce di far valere il vizio (art. 1432). È stato conservato, però attribuendogli esplicitamente qualifica di termine di prescrizione, quello quinquennale dell'art. 1300 cod. civ. abrogato, nel quale solo qualcuno credeva di ravvisare un termine di decadenza (art. 1442, primo comma); e ne è risultato così un sistema particolare di prescrizione con regole proprie circa il termine e l'inizio della sua decorrenza, che esclude perciò l'applicazione delle regole stabilite sullo stesso oggetto per la prescrizione ordinaria. Rimane in conseguenza superata la vecchia disputa circa l'assorbimento nella prescrizione ordinaria di quella speciale qui considerata. L'azione di annullamento, se è soggetta ad una prescrizione speciale, non può, nel contempo, soggiacere alla prescrizione ordinaria; le regole di decorrenza di questa sono poi incompatibili con le esigenze della particolare situazione del titolare dell'azione di annullamento, le quali impongono di sospendere il decorso del termine iniziale finchè quegli sia di fatto nell'impossibilità di agire. Gli effetti dell'annullamento non dipendenti dall'incapacità legale non si estendono ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti a titolo oneroso (art. 1445), purchè, trattandosi di beni immobili o di beni mobili registrati, l'acquisto sia trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di annullamento (articoli 2652, n. 6, e 2690, n. 3). Anche qui, in omaggio al principio della tutela dell'affidamento, si innova al sistema del codice del 1865, per cui l'annullamento determinava inevitabilmente la caducità dei diritti acquistati dai terzi; sistema che era stato ritenuto compatibile con le disposizioni della legge speciale che successivamente aveva imposto la trascrizione della domanda di annullamento. Quanto alla ripetizione di ciò che sia stato pagato in base ad un'obbligazione annullata per incapacità, si è estesa pure all'incapace naturale la disposizione dell'art. 1307 del codice civile abrogato, non essendosi creduto ragionevole distinguere tra ripetizione contro l'infermo di mente e ripetizione contro l'incapace legale (art. 1443).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 654
Per la convalida si è rimessa alla discrezione giudice la valutazione del significato di un'esecuzione parziale. Il codice del 1865 regolava il caso con un criterio formalistico, perchè considerava efficace, oltre l'esecuzione totale, quella della maggior parte dell'obbligazione (art. 1309, secondo comma). Talvolta invece anche l'esecuzione di una parte minima, per l'importanza sostanziale che riveste, può contenere ed esprimere la volontà di convalidare il contratto (art. 1444, secondo comma). È stata soppressa la salvezza dei diritti dei terzi fatta nell'art. 1309, terzo comma, del codice abrogato; in conseguenza i diritti degli aventi causa dal titolare dell'azione di annullamento cadono per effetto della convalida. La ragione è che il contratto annullabile è efficace fino a quando non ne sia pronunciato l'annullamento. Pertanto, l'acquisto, dal titolare dell'azione di annullamento, degli stessi diritti trasferiti ad altri in virtù del contratto annullabile, è subordinato all'annullamento di tale contratto, che faccia venir meno definitivamente la validità del trasferimento anteriore. Ora, convalidando il contratto, il contraente che ha alienato al terzo ha fatto cadere il presupposto cui era subordinata l'efficacia di questo nuovo trasferimento; donde l'inopponibilità di esso a colui a vantaggio del quale la convalida è intervenuta. Tale inopponibilità non pregiudica naturalmente la questione della responsabilità dell'autore della convalida verso il suo secondo avente causa, per l'impegno, implicitamente assunto e non mantenuto, di far valere l'invalidità. DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 655
Si è denominata azione di rescissione quella con cui una delle parti reagisce contro l'iniquità e la sproporzione del vantaggio conseguito dall'altra per effetto di una condizione subiettiva anormale in cui si trovava la prima. Non si può disconoscere che in una vita regolata dall'ordinamento corporativo, e quindi dalla proporzione e dalla solidarietà, l'equilibrio tra le prestazioni delle parti o l'equità del vantaggio conseguito da una di esse costituisce l'ideale di una sana circolazione dei beni, di una feconda cooperazione delle economie e delle attività individuali; rappresenta la giustificazione e il presupposto della tutela data dal diritto all'autonomia contrattuale; costituisce la condanna e la sanzione dello spirito egoistico che possa eventualmente penetrare nei rapporti in violazione del dovere di solidarietà che deve dominare il comportamento delle parti. Però, una norma generale che avesse autorizzato il riesame del contenuto del contratto per accertare l'equità o la proporzione delle prestazioni in esso dedotte, sarebbe stata, non soltanto esorbitante, ma anche pericolosa per la sicurezza delle contrattazioni; tanto più che avrebbe resa necessaria una valutazione obiettiva delle situazioni contrapposte, là dove spesso, nella determinazione dei vantaggi di ciascuna parte, operano imponderabili apprezzamenti soggettivi, non suscettibili di un controllo adeguato. Nella ricerca di una formula che fosse valsa per i casi più gravi di squilibrio o di iniquità, si è fatto capo ai risultati che la dottrina aveva raggiunti a proposito dei contratti conclusi in stato di pericolo e in tema di contratti usurari. Si sono così ricavati gli estremi di figure giuridiche generali, a contorni compatibili con l'esigenza di non attenuare la forza obbligatoria dei contratti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 656