Art. 1445 c.c. — Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi
L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva