Art. 1447 c.c.Contratto concluso in stato di pericolo

[1]Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessita', nota alla controparte, di salvare se' o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, puo' essere rescisso sulla domanda della parte che si e' obbligata.

[2]Il giudice nel pronunciare la rescissione, puo', secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1447 · fonte su Normattiva