Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria - Domanda di risoluzione del contratto con richiesta di condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra versata e al risarcimento degli ulteriori danni - Interpretazione della domanda.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere. 61 <!-- pag. 62 --> In tema di caparra confirmatoria, va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativa disciplina generale, e non quale domanda di accertamento dell'esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della somma versata a tale titolo e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti, ovvero la parte che l'abbia incassata chieda, oltre alla risoluzione e all'accertamento del diritto a ritenerla, anche la riparazione dell'ulteriore nocumento patito.
Cass. civ. n. 4301/2026Sez. 2Rv. 677451-01
Riguarda ancheart. 1385 Codice civile
Precedenti: 671983-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO Vendita di immobile destinato ad abitazione - Mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipula del contratto - Risarcimento del danno - Presupposti - Difetto di prova del danno - Conseguenze. · VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE In genere.
In tema di vendita di immobile destinato ad abitazione, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, al momento della stipula del contratto, è fonte di responsabilità risarcitoria se sono provati l'an, il quomodo e il quantum del danno, mentre, in mancanza di tale prova, il risarcimento del danno non spetta, soprattutto se sia accertato che il mancato rilascio non ha impedito alla parte acquirente di utilizzare il bene come abitazione, senza subire i pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare, anche in termini di spese per l'acquisizione di tale certificato.
Cass. civ. n. 3343/2026Sez. 2Rv. 676971-01
Riguarda ancheart. 1455 Codice civileart. 1470 Codice civileart. 1477 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 1225 Codice civile
Precedenti: 668408-01, 655249-01
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - QUALITA' PROMESSE Contratto preliminare di compravendita - Risoluzione per inadempimento - Mancanza di qualità promesse - Sussistenza - Natura delle qualità - Qualità contrattate in modo esplicito e implicito - Qualità variabili secondo esigenze o gusti dell'acquirente - Qualità essenziali per un uso non previsto in contratto o non rientrante nella comune esperienza - Fattispecie.
In tema di preliminare di compravendita, il promissario acquirente può invocare la risoluzione per inadempimento ex art 1453 c.c. ove il bene oggetto del contratto non presenti una qualità promessa, che, sebbene non oggettivamente essenziale, rivesta tale carattere per volere dei contraenti, giacché le "qualità promesse" che legittimano la distinta azione di risoluzione della compravendita ai sensi dell'art. 1497 c.c. comprendono tutte quelle contrattate, sia in modo esplicito sia in modo implicito, e che possono variare, secondo le esigenze o il gusto del compratore, nonché quelle essenziali per un uso non previsto in contratto o non rientrante nella comune esperienza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare di compravendita di terreni, per difetto di una qualità - la contiguità dei due gruppi di fondi, risultati separati da un terzo fondo, estraneo all'accordo - la cui specifica prospettazione aveva indotto il promissario acquirente alla stipula).
Cass. civ. n. 1991/2026Sez. 2Rv. 676811-01
Riguarda ancheart. 1497 Codice civileart. 2932 Codice civile
Precedenti: 583861-01, 515231-01, 674540-01
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE Vendita di opere d'arte - Autenticità dell'opera - Errore di uno o di entrambi i contraenti - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sull'effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ex art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della conclusione dell'accordo. (Fattispecie in tema di vendita di dipinto dichiarato autentico e successivamente risultato contraffatto).
Cass. civ. n. 143/2026Sez. 2Rv. 676534-01
Riguarda ancheart. 1338 Codice civileart. 1428 Codice civileart. 1429 Codice civileart. 1431 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 512100-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) Violazione delle regole di condotta nella fase precontrattuale - Conseguenze - Risoluzione del contratto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. · CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.
La violazione delle regole di condotta che disciplinano l'attività propedeutica alla conclusione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula di un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, può dar luogo a responsabilità contrattuale o all'annullamento per vizio del consenso, ma non alla risoluzione dello stesso, la quale ha come presupposto l'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto e non dei patti precontrattuali. (In applicazione principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo aver accertato la violazione, da parte di una società assicuratrice, degli obblighi informativi precontrattuali, aveva accolto la domanda dell'assicurato, volta alla risoluzione del contratto successivamente concluso).
Cass. civ. n. 34927/2025Sez. 3Rv. 677234-01
Riguarda ancheart. 1427 Codice civileart. 1337 Codice civileart. 2043 Codice civile
Precedenti: 622100-01, 635202-01, 661560-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA Mera consegna dell'opera - Accettazione tacita della stessa - Esclusione - Previsione pattizia della facoltà del committente di ritirare l'opera presso l'appaltatore successivamente all'accettazione - Ammissibilità - Conseguenze - Obbligo di compensare l'appaltatore per le spese di custodia sostenute - Fondamento - Norme sul deposito.
In tema di appalto di opere, la mera consegna della res, in assenza di comportamenti successivi idonei a dare fondamento alla volontà di accettarla, non può essere intesa come accettazione tacita dell'opera, giacché le parti possono stabilire anche che la consegna avvenga decorso un determinato termine dall'accettazione dell'opera, ovvero che questa rimanga, anche dopo l'accettazione, presso l'appaltatore a disposizione del committente, il quale può decidere, a suo piacimento, quando ritirarla; in tale evenienza l'appaltatore deve essere compensato per le spese di custodia sostenute per l'affidamento della res alla sua fiducia e tale rapporto è regolato dalle norme sul deposito, con riferimento all'obbligo della diligenza nella custodia e alla responsabilità dell'appaltatore in caso di perimento della cosa per sua colpa.
Cass. civ. n. 34536/2025Sez. 2Rv. 676977-03
Riguarda ancheart. 1665 Codice civileart. 1666 Codice civileart. 1667 Codice civileart. 1673 Codice civileart. 1768 Codice civile
Precedenti: 881731-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA Obbligo di consegna dell'opera - Sussistenza - Natura giuridica di obbligazione accessoria rispetto all'esecuzione dell'opera - Finalità - Completamento dell'adempimento della prestazione dell'appaltatore - Conseguenze - Accettazione dell'opera da parte del committente e corresponsione del compenso all'appaltatore - Sufficienza ai fini dell'adempimento della prestazione di quest'ultimo - Esclusione.
In tema di appalto di opere, sussiste l'obbligo di consegna della res che, pur avendo natura accessoria rispetto all'obbligazione principale di esecuzione dell'opera, si distingue da quest'ultima che è un'obbligazione di facere, mentre la prima è un'obbligazione di dare e, segnatamente, di tradere, senza la cui attuazione l'opera realizzata non produrrebbe alcun beneficio a vantaggio dell'appaltante, cosicché non è sufficiente, per l'adempimento delle obbligazioni dell'appaltatore, che l'opera sia stata accettata e che eventualmente il compenso sia stato corrisposto, in quanto, successivamente all'accettazione, l'appaltatore è tenuto altresì a consegnare l'opera al committente o a un suo incaricato, completando l'adempimento della prestazione.
Cass. civ. n. 34536/2025Sez. 2Rv. 676977-01
Riguarda ancheart. 1665 Codice civileart. 1666 Codice civileart. 1667 Codice civileart. 1673 Codice civileart. 1677 Codice civile
Precedenti: 676930-02
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Consegna dell'opera e accettazione - Differenza - Conseguenze. · APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA In genere.
In tema di appalto di opere, la consegna dei lavori eseguiti è atto materiale che si compie con la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, invece, che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell'opera stessa, con la conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per le difformità e i vizi palesi dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.
Cass. civ. n. 34536/2025Sez. 2Rv. 676977-02
Riguarda ancheart. 1665 Codice civileart. 1666 Codice civileart. 1667 Codice civileart. 1673 Codice civile
Precedenti: 673607-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Collegamento negoziale - Risoluzione per grave inadempimento - Eccezione ex art. 1460 c.c. (anche formulata implicitamente) - Valutazione giudiziale unitaria e complessiva del comportamento delle parti - Necessità. · CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO In genere.
Ai fini della pronuncia di risoluzione, anche in presenza di collegamento negoziale, il giudice è tenuto a una valutazione sinergica e complessiva del comportamento delle parti, mediante un'indagine unitaria dell'intero assetto di interessi risultante dal collegamento, che non consente apprezzamenti frammentari delle singole condotte; ne consegue che, nel vagliare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, il giudice deve considerare anche le difese della parte convenuta che, espressamente o implicitamente, opponga l'inadempimento dell'altra ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Cass. civ. n. 32754/2025Sez. 2Rv. 676486-01
Riguarda ancheart. 1455 Codice civileart. 1460 Codice civile
Precedenti: 642966-01, 667271-01, 632438-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Risoluzione del contratto per inadempimento - Obblighi restitutori - Disciplina dell'indebito oggettivo - Applicabilità - Conseguenze - Interessi - Decorrenza - Buona fede dell'accipiens - Rilevanza.
Gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento sono soggetti alla disciplina dell'indebito oggettivo, sicché, ai fini della decorrenza degli interessi dovuti sulle somme oggetto di restituzione, rileva la buona fede dell'accipiens, con la conseguenza che, essendo la stessa presunta, gli interessi decorrono dal giorno della domanda giudiziale o dall'atto stragiudiziale di costituzione in mora, a meno che risulti che chi ha ricevuto il pagamento fosse consapevole di non avere diritto a conseguirlo. 90 <!-- pag. 91 -->
Cass. civ. n. 31247/2025Sez. 3Rv. 676897-01
Riguarda ancheart. 1148 Codice civileart. 1458 Codice civileart. 2033 Codice civile
Precedenti: 676221-01, 673634-02, 673634-01
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Azione di risoluzione per inadempimento con domanda ex art. 1385, comma 2, c.c. - Interpretazione della domanda - Azione di declaratoria della legittimità del recesso con ritenzione della caparra - Fondamento - Nomen iuris utilizzato dalla parte - Rilevanza - Esclusione.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento con ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta (o condanna al pagamento del doppio di quella versata) deve essere interpretata come volta ad ottenere la declaratoria della legittimità dell'intervenuto recesso con ritenzione della somma ricevuta a tale titolo, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, assumendo rilievo dirimente la richiesta relativa alla caparra, perché inerente una pretesa accessoria all'esercizio del diritto potestativo di recesso ed incompatibile con la domanda ex art. 1453 c.c. di risoluzione e risarcimento del danno secondo le regole generali.
Cass. civ. n. 29482/2025Sez. 2Rv. 676952-01
Riguarda ancheart. 1385 Codice civile
Precedenti: 645560-01, 606608-01
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria - Irriducibilità da parte del giudice - Fondamento.
La caparra confirmatoria, a differenza della penale, non può essere oggetto di riduzione equitativa da parte del giudice ex art. 1384 c.c., in quanto la prima è già sottoposta ad una limitazione ex lege entro la soglia del corrispettivo dovuto quale prestazione principale, tanto da escluderne intrinsecamente la manifesta eccessività e la necessità di ricondurla ad equità, a differenza della penale, la cui misura è liberamente concordata dalle parti.
Cass. civ. n. 28716/2025Sez. 2Rv. 676937-02
Riguarda ancheart. 1384 Codice civileart. 1385 Codice civile
Precedenti: 675758-01, 670960-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Omessa ultimazione dei lavori - Predisposizione di un verbale di consegna - Esigibilità - Esclusione - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento e risarcimento dei danni - Ragioni. · PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.
In tema di appalto privato, la redazione del verbale di consegna non è esigibile in caso di mancata ultimazione dei lavori, poiché la consegna è una prestazione accessoria che presuppone l'opera ultimata, con la conseguenza che il committente può agire per l'adempimento e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la prescrizione decennale della relativa azione decorre dalla scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dell'opera.
Cass. civ. n. 28249/2025Sez. 2Rv. 676930-02
Riguarda ancheart. 1665 Codice civileart. 2935 Codice civileart. 2946 Codice civile
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Danno differenziale da risoluzione contrattuale - Criterio di calcolo - Quantificazione d'ufficio - Sussistenza - Necessità di domande o eccezioni di compensazione propria - Esclusione - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.
Il danno da risoluzione per inadempimento contrattuale deve essere commisurato al differenziale tra il valore delle prestazioni non eseguite e la prestazione a carico della parte non inadempiente, senza che a tal fine sia necessario che la parte inadempiente proponga domande o eccezioni di compensazione propria, poiché in presenza di crediti e debiti originati da un medesimo rapporto deve procedersi d'ufficio alla loro compensazione impropria. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici comunitari, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva liquidato il danno da risoluzione commisurandolo al totale degli importi che la parte non inadempiente avrebbe ricevuto per i benefici anzidetti).
Cass. civ. n. 26524/2025Sez. 2Rv. 676925-01
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 1241 Codice civile
Precedenti: 666238-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Preliminare di vendita - Risoluzione per inadempimento del venditore - Risarcimento del danno al compratore - Estensione ai frutti della cosa venduta successivi alla domanda di risoluzione - Esclusione - Fattispecie. · VENDITA - PROMESSA DI VENDITA In genere.
Il danno da risarcire al promittente compratore, ove sia accolta la domanda di risoluzione del contratto preliminare di vendita dallo stesso proposta per inadempimento del promittente venditore, non può comprendere i frutti della cosa promessa in vendita successivi alla domanda di risoluzione perché questa, comportando la rinuncia definitiva alla prestazione del promittente venditore (art. 1453, comma 3, c.c.), preclude anche al promittente compratore di lucrare i frutti che dalla cosa avrebbe tratto dopo la rinuncia. (Nella specie, relativa a preliminare di trasferimento di quote di produzione di tabacco e dei connessi benefici "comunitari", la S.C. ha cassato la decisione di merito che, dichiarata la risoluzione del contratto, aveva liquidato il relativo danno comprendendovi i benefici anzidetti maturati successivamente alla domanda di risoluzione).
Cass. civ. n. 26524/2025Sez. 2Rv. 676925-02
Riguarda ancheart. 1351 Codice civileart. 1470 Codice civile
Precedenti: 648231-02
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento danni - Contestuale indebita richiesta di restituzione del doppio della caparra versata - Pronuncia di accoglimento della domanda di risoluzione - Conseguenze - Condanna alla restituzione della sola caparra confirmatoria - Configurabilità - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento.
Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, a fronte di una richiesta di restituzione del doppio della caparra indebitamente cumulata con una domanda di risoluzione per inadempimento di un preliminare e conseguente risarcimento del danno, condanni la parte inadempiente alla restituzione di detta caparra, trattandosi del riconoscimento di un bene della vita omogeneo, seppure ridimensionato, rispetto a quanto "ab initio" richiesto e non sussistendo più alcun titolo della controparte a trattenere la somma versata.
Cass. civ. n. 23838/2025Sez. 2Rv. 676020-01
Riguarda ancheart. 1385 Codice civileart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 648231-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI Clausola risolutiva espressa - Dichiarazione di volersene avvalere - Precedente fallimento del contraente inadempiente - Produzione degli effetti - Opponibilità alla massa dei creditori - Esclusione - Fondamento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ove intervenga il fallimento del contraente inadempiente, la dichiarazione della parte adempiente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa - che produce i propri effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene - non è opponibile alla massa dei creditori, essendosi già prodotto l'effetto della destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori, con la conseguenza che gli effetti risolutori e risarcitori della risoluzione sarebbero lesivi della par condicio creditorum.
Cass. civ. n. 23023/2025Sez. 1Rv. 675972-01
Riguarda ancheart. 1456 Codice civile
Precedenti: 672355-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Appalto - Domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo - Compatibilità - Introduzione nello stesso giudizio ab origine o nel corso del medesimo - Ammissibilità - Modalità - Condizioni - Conseguenze - Compromissione delle potenzialità difensive della controparte o allungamento dei tempi processuali - Esclusione. · VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE In genere.
In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo sono compatibili e possono essere introdotte ab origine nello stesso giudizio, oppure l'una può essere sostituita all'altra nel corso del medesimo, ex art. 1453, secondo comma, c.c., senza il rispetto delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. nella formulazione previgente, ratione temporis applicabile, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Cass. civ. n. 21374/2025Sez. 2Rv. 676012-01
Riguarda ancheart. 183 Codice di procedura civile
Precedenti: 652250-01
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di compravendita - Esercizio del recesso ex art.1385 c.c. - Pericolo di rivendica - Sufficienza - Esclusione - Valutazione dei presupposti ex artt. 1453 e1455 c.c. - Necessità. 163 <!-- pag. 164 --> · VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PERICOLO DI RIVENDICA In genere.
In tema di preliminare di compravendita, l'esercizio del recesso, ai sensi dell'art.1385 c.c., non può essere giustificato dal solo pericolo di evizione, per il quale esiste il diverso rimedio disciplinato dall'art.1481 c.c., dovendo essere comunque verificati i suoi presupposti di operatività, secondo i criteri dettati dagli art.1453 e 1455 c.c., quanto ad esistenza, gravità e proporzionalità dell'inadempimento ascritto alla controparte.
Cass. civ. n. 21254/2025Sez. 2Rv. 676008-01
Riguarda ancheart. 1351 Codice civileart. 1385 Codice civileart. 1455 Codice civileart. 1481 Codice civile
Precedenti: 656316-01, 653635-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI Termine di adempimento - Decorrenza condizionata a un evento futuro e incerto - Essenzialità del termine -Esclusione - Ragioni.
Il termine stabilito per l'adempimento non può essere ritenuto essenziale quando la sua decorrenza è condizionata alla verificazione di un evento futuro e incerto, atteso che ciò è incompatibile con la dimostrazione inequivoca della volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.
Cass. civ. n. 19116/2025Sez. 2Rv. 675378-01
Riguarda ancheart. 1457 Codice civileart. 1184 Codice civile
Precedenti: 604096-01, 674599-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).