Art. 1459 c.c.
Risoluzione nel contratto plurilaterale
Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva