Art. 146 c.c.
Allontanamento dalla residenza familiare
[1]((Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 e' sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
[2]La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
[3]Il giudice puo', secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva