REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ABBANDONO DEL DOMICILIO DOMESTICO - ASSERITO CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - PROCEDIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA IN LUOGO DELL'ANTERIORE PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 29, 31, 70 e 101 Cost. - dell'art. 570, comma primo, cod. pen., nella parte in cui tale norma considera penalmente illecita la condotta del coniuge che abbandona il domicilio coniugale; della medesima disposizione, anche con riguardo all'altra previsione di reato in essa contemplata, cioe' la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie; dello stesso art. 570, primo comma, e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui, dal loro combinato disposto, viene punito l'abbandono del domicilio domestico, a meno che l'allontanamento della residenza familiare segua alla presentazione di un ricorso per separazione. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e' infatti entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche del sistema penale), il cui art. 90 ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dal citato art. 570, comma primo, precedentemente perseguibile d'ufficio, e, di conseguenza. si rende necessario che i giudici a quibus riesaminimo la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa.
Riguarda ancheart. 570 Codice penale
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE - OMESSA PREVISIONE DELL'AVVENUTA RICONCILIAZIONE TRA I CONIUGI QUALE CAUSA DI NON PUNIBILITA' DEL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - NON PUNIBILITA' DELLA VIOLAZIONE, MEDIANTE ABBANDONO DEL DOMICILIO, DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA INERENTI ALLA QUALITA' DI CONIUGE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, PARITA' DEI CONIUGI E TUTELA DELLA FAMIGLIA - IUS SUPERVENIENS - PROCEDIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA IN LUOGO DELLA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost. - dell'art. 570, primo comma, cod. pen., nella parte in cui tale norma non prevede quale causa di non punibilita' del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi, e del combinato disposto degli artt. 570, primo comma, cit. e 146, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui punisce la violazione, mediante abbandono del domicilio, degli obblighi di assistenza inerenti alla qualita' di coniuge, salvo il caso in cui l'allontanamento dalla residenza familiare segua alla presentazione di una delle domande di cui al detto art. 146 (separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili), essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche al sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art. 570, primo comma, cod. pen., precedentemente perseguibile d'ufficio, per cui si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa.
Riguarda ancheart. 570 Codice penale