Art. 1463 c.c.
Impossibilita' totale
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva