La sospensione della prestazione è considerata legittima quando è conforme a buona fede (articoli 1460 e 1461; cfr. anche art. 1565); così se la prestazione non adempiuta è di lieve importanza, l'inadempimento di una parte non può invocarsi dall'altra per giustificare il proprio. Anche quando talvolta la legge consente la sospensione di fronte ad una inadempienza di lieve entità (art. 1565), la deviazione dal principio generale di proporzione è soltanto apparente, perchè si pone in tal caso l'obbligo di preannunziare la sospensione della propria prestazione; in modo che l'insistere nell'inadempimento, nella specifica ipotesi legale, converte in grave ciò che grave di per sè non sarebbe. È da notare il ristretto ambito entro cui funziona la clausola del salve et repete (art 1462). Essa non impedisce di opporre le eccezioni di nullità, di annullabilità o di rescindibilità del contratto, perchè tali impugnative investono l'efficacia stessa della clausola, che non può esplicare validamente la sua funzione prescindendo dalla valida esistenza del contratto che la contiene, e quindi in contrasto con ogni principio di buona fede. Nell'ipotesi poi in cui ha pieno effetto, la clausola non deve servire a preordinare un'autotutela quando motivi gravi inducono a ritenere che ciò sia esorbitante. Il giudice, delibando l'eccezione, può constatare che essa presenta elementi di fondatezza, che vi sia addirittura già una prova semipiena o che sia possibile una pronta indagine sull'eccezione: in tal caso, se si ammettesse una pronunzia sulla domanda, che non tenga conto delle eccezioni, si rivestirebbe il contratto di una forza giuridica superiore a quella che ha il titolo cambiario, contro il quale, non ostante il tradizionale rigore della relativa materia, sono opponibili le eccezioni personali di non lunga indagine (art. 65, secondo comma, legge cambiaria). Perciò l'art. 1462 consente che il giudice, anche di fronte alla clausola del solve et repete, possa rinviare la pronunzia sulla domanda quando esistono gravi motivi che giustificano una sospensione della condanna; salvo, a somiglianza di quanto dispone la legge cambiaria, il potere di imporre al debitore, se del caso, una cauzione. Dell'impossibilità sopravvenuta.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 662
Altra causa di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive è l'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni stesse (articoli 1463 e 1465). Si muove sempre dalla tutela della funzionalità del sinallagma quando si stabilisce che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere la controprestazione ed è tenuta a restituire quella che abbia ricevuta (art. 1463). Ciascuna delle parti si era obbligata a scopo di scambio; perciò, divenuto obiettivamente impossibile tale scambio, viene pure a rendersi impossibile l'esecuzione di tutto il rapporto. Naturalmente l'impossibilità temporanea non dà luogo a un fenomeno estintivo ma a un effetto sospensivo, tranne che, come si è già rilevato (n. 577), essa si prolunghi di tanto da rendere inutile la prestazione per il creditore (art. 1256, secondo comma). Lo scambio può essere realizzato parzialmente, il che accade allorchè l'impossibilità ha colpito soltanto una parte della prestazione. Il rapporto allora, pur ridotto di contenuto, non si estingue per la parte della prestazione ancora eseguibile; ma si è risospinti verso l'ineseguibilità totale quando l'adempimento parziale non soddisfa lo scopo dello scambio (art. 1464). È dato al creditore, in quest'ultima ipotesi, il diritto di recedere dal contratto; diritto che egli potrà esercitare soltanto quando manchi un apprezzabile suo interesse alla prestazione del residuo. Questi principii, per l'art. 1465, si applicano in vario modo, secondo che l'alienazione concerne una cosa determinata o cose dedotte genericamente.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 663