Art. 1464 c.c.Impossibilita' parziale

Quando la prestazione di una parte e' divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puo' anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1464 · fonte su Normattiva