Art. 1465 c.c.
Contratto con effetti traslativi o costitutivi
[1]Nei contratti che trasferiscono la proprieta' di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorche' la cosa non gli sia stata consegnata.
[2]La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
[3]Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non e' liberato dall'obbligo di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa e' stata individuata.
[4]L'acquirente e' in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilita' e' sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva