Altra causa di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive è l'impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni stesse (articoli 1463 e 1465). Si muove sempre dalla tutela della funzionalità del sinallagma quando si stabilisce che la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può chiedere la controprestazione ed è tenuta a restituire quella che abbia ricevuta (art. 1463). Ciascuna delle parti si era obbligata a scopo di scambio; perciò, divenuto obiettivamente impossibile tale scambio, viene pure a rendersi impossibile l'esecuzione di tutto il rapporto. Naturalmente l'impossibilità temporanea non dà luogo a un fenomeno estintivo ma a un effetto sospensivo, tranne che, come si è già rilevato (n. 577), essa si prolunghi di tanto da rendere inutile la prestazione per il creditore (art. 1256, secondo comma). Lo scambio può essere realizzato parzialmente, il che accade allorchè l'impossibilità ha colpito soltanto una parte della prestazione. Il rapporto allora, pur ridotto di contenuto, non si estingue per la parte della prestazione ancora eseguibile; ma si è risospinti verso l'ineseguibilità totale quando l'adempimento parziale non soddisfa lo scopo dello scambio (art. 1464). È dato al creditore, in quest'ultima ipotesi, il diritto di recedere dal contratto; diritto che egli potrà esercitare soltanto quando manchi un apprezzabile suo interesse alla prestazione del residuo. Questi principii, per l'art. 1465, si applicano in vario modo, secondo che l'alienazione concerne una cosa determinata o cose dedotte genericamente.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 663
Nei contratti di alienazione (trasferimento della proprietà, costituzione o trasferimento di diritti reali) aventi per oggetto un corpo certo e determinato, occorre distinguere il caso in cui l'alienazione deve avere immediato effetto reale dai casi in cui tale effetto sia differito per l'esistenza di un termine o di una condizione. Se l'alienazione ha immediato effetto reale (art. 1465, primo comma), il rischio posteriore al contratto incide; indipendentemente dalla consegna, sull'acquirente, divenuto proprietario della cosa, senza che derivino ripercussioni sulla controprestazione, perchè questa è definitivamente acquisita all'alienante e deve quindi essere ugualmente prestata non ostante il perimento della cosa alienata. Se l'effetto reale dell'alienazione è differito alla scadenza di un termine (art. 1465, secondo comma), il rischio del perimento verificatosi nell'intervallo è sopportato egualmente dall'acquirente, agendo l'alienante, con la manifestazione del suo consenso, prestata tutta la cooperazione che da parte sua era necessaria perchè potesse verificarsi l'effetto traslativo; questo si verifica infatti automaticamente col sopraggiungere del termine, indipendentemente da ogni ulteriore atto di volontà dell'alienante, sul quale, prestato il consenso, possono incombere soltanto obblighi di carattere accessorio (ad esempio, l'obbligo di consegnare), che non sono però il corrispettivo dell'obbligo di pagare il prezzo assunto dall'acquirente. Nell'alienazione sotto condizione sospensiva il rischio viene accollato all'alienante per tutto il tempo di pendenza della condizione (art. 1465, quarto comma); e ciò sul riflesso che, al momento in cui la condizione si verifica e il contratto acquista efficacia, manca l'oggetto e il contratto è nullo. L'ipotesi qui contemplata è il rovescio di quella prevista nell'articolo 1347; l'una e l'altra sono ipotesi in cui si devia dal principio della retroattività della condizione. L'impossibilità oggettiva si può prospettare anche nella vendita di cose dedotte genericamente, per quanto in essa operi per casi eccezionali (ad esempio, caso d'istituzione di monopolio). Se l'impossibilità sopravviene prima della specificazione, l'alienante, non avendo ancora adempiuto all'obbligo di trasferire la proprietà, che si attua appunto mediante la separazione, non può esigere l'adempimento della prestazione corrispettiva; il rischio dell'impossibilità graverà allora su di lui (art. 1465, terzo comma). Se invece l'impossibilità sopravviene dopo la specificazione, essendosi ormai determinato l'oggetto del contratto, la situazione giuridica si profila uguale a quella che si ha nel caso di alienazione di corpo certo e determinato, e si applicheranno quindi, quanto all'incidenza del rischio, i principii che regolano quest'ultimo caso. Dell'eccessiva onerosità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 664