Art. 1471 c.c.
Divieti speciali di comprare
[1]Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, ne' direttamente ne' per interposta persona:
- 1)gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle provincie o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
- 2)gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
- 3)coloro che per legge o per atto della pubblica autorita' amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
- 4)i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.
[2]Nei primi due casi l'acquisto e' nullo; negli altri e' annullabile.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva