Art. 1472 c.c.
Vendita di cose future
[1]Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l'acquisto della proprieta' si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprieta' si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
[2]Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita e' nulla, se la cosa non viene ad esistenza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva