Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE Vendita - Cose future - In genere - Vendita per un prezzo globale di tutta la frutta ancora pendente prodotta da un fondo - Vendita di massa futura con assunzione del rischio della quantità della massa - Configurabilità - Perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito (evento atmosferico) - Evento a carico del compratore.
La vendita di tutta la frutta pendente prodotta da un fondo concreta una vendita di massa futura, con assunzione del rischio della quantità (eventualmente minore di quella prevista o prevedibile) che poi verrà ad esistenza, rischio che non assurge ad elemento della causa del contratto, che non diviene pertanto aleatorio, ma resta commutativo, con la conseguenza che, nel caso di perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito (evento atmosferico) verificatosi dopo che il compratore aveva iniziato la raccolta, tale evenienza resta a carico di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 4324/2026Sez. 2Rv. 677557-01
Precedenti: 480658-01, 618411-01
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Risoluzione per inadempimento - Risoluzione parziale del contratto ad esecuzione istantanea - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti. (Nella specie, la S.C. ha affermato la configurabilità della risoluzione parziale quanto al contratto di permuta di un terreno edificabile con le plurime e autonome unità delle costruzioni da realizzare sul terreno trasferito).
Cass. civ. n. 2050/2026Sez. 2Rv. 676947-01
Riguarda ancheart. 1458 Codice civileart. 1555 Codice civile
Precedenti: 626965-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Cessione di credito eventuale e futuro - Venuta ad esistenza - Onere della prova - A carico del cessionario - Fondamento.
Ove oggetto di cessione sia un credito eventuale e futuro, la venuta ad esistenza dello stesso - che segna il momento in cui si produce l'effetto traslativo - integra un requisito di efficacia della cessione, la cui prova incombe sul creditore cessionario, trattandosi di fatto costitutivo della sua pretesa.
Cass. civ. n. 25324/2025Sez. 3Rv. 676286-01
Riguarda ancheart. 1260 Codice civileart. 1265 Codice civileart. 1376 Codice civile
Precedenti: 669144-01, 652257-01
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Divieto di stipula di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Ambito applicativo - Finalità - Permuta avente a oggetto un immobile futuro - Inclusione - Fattispecie.
Il divieto di stipula di cui all'art.8 del d.lgs. n. 122 del 2005 si applica a tutti gli atti traslativi della proprietà, sia con effetti immediati che differiti, posti in essere dal costruttore a favore di una persona fisica e aventi ad oggetto un immobile da costruire che sia gravato da ipoteca o pignoramento, stante la finalità di tutela dell'acquirente dal rischio di inadempienze del costruttore e dal pericolo di veder sottoporre l'immobile acquistato a procedure di esecuzione immobiliare o concorsuali; vi rientrano pertanto anche i contratti di permuta che abbiano ad oggetto un immobile futuro, il cui acquisto si produce quando il bene viene ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale del Notaio rogante il quale, in un contratto di permuta di un terreno con due appartamenti da costruire e contestuale stipula di finanziamento da parte del costruttore - atto quest'ultimo al quale aveva partecipato il proprietario del terreno permutato, nonché acquirente dell'immobile erigendo, nella qualità di terzo datore di ipoteca - non aveva proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote, così esponendo il compratore alla garanzia reale per l'intero debito contratto dal costruttore).
Cass. civ. n. 19109/2025Sez. 2Rv. 675682-01
Riguarda ancheart. 8 d.lgs. 122/2005art. 1552 Codice civileart. 1555 Codice civile
Precedenti: 616566-01, 642077-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).