Art. 1477 c.c.
Consegna della cosa
[1]La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
[2]Salvo diversa volonta' delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
[3]Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprieta' a all'uso della cosa venduta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva