Art. 1477 c.c.Consegna della cosa

[1]La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

[2]Salvo diversa volonta' delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

[3]Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprieta' a all'uso della cosa venduta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1477 · fonte su Normattiva