Art. 1488 c.c.
Effetti dell'esclusione della garanzia
[1]Quando e' esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore puo' pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
[2]Il venditore e' esente anche da quest'obbligo quando la vendita e' stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva