Art. 1498 c.c.Pagamento del prezzo

[1]Il compratore e' tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

[2]In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

[3]Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1498 · fonte su Normattiva