Art. 15 c.c. — Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
[1]L'atto di fondazione puo' essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivita' dell'opera da lui disposta.
[2]La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva