Art. 1501 c.c.
Termini
[1]Il termine per il riscatto non puo' essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
[2]Il termine stabilito dalla legge e' perentorio e non si puo' prorogare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva