Art. 1504 c.c.
Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti
[1]Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore puo' ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purche' il patto sia ad essi opponibile.
[2]Se l'alienazione e' stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva