Art. 1504 c.c.Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

[1]Il venditore che ha legittimamente esercitato il diritto di riscatto nei confronti del compratore puo' ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purche' il patto sia ad essi opponibile.

[2]Se l'alienazione e' stata notificata al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del terzo acquirente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1504 · fonte su Normattiva