Art. 1513 c.c.
Accertamento dei difetti
[1]In caso di divergenza sulla qualita' o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, puo' ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonche' la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni.
[2]La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identita' e lo stato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva