Art. 1515 c.c.Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore

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[1]Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore puo' far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.

[2]La vendita e' fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sara' eseguita.

[3]Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorita' o da norme corporative, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita puo' essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal pretore. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.

[4]Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1515 · fonte su Normattiva