Art. 1521 c.c.
Vendita a prova
[1]La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.
[2]La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva