Art. 1521 c.c.Vendita a prova

[1]La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.

[2]La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1521 · fonte su Normattiva