Art. 1530 c.c.
Pagamento contro documenti a mezzo di banca
[1]Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non puo' rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.
[2]La banca che ha confermato il credito al venditore puo' opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarita' dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva