Art. 154 c.c. — Riconciliazione
((La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale gia' proposta)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
((La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale gia' proposta)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SEPARAZIONE DI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - RILIEVO (SIA PUR LIMITATO) ATTRIBUITO A CIRCOSTANZE ANTERIORI ALLA RICONCILIAZIONE INTERVENUTA DOPO LA SEPARAZIONE DI FATTO - ASSERITA LESIONE DELLA TUTELA DELL'UNITA' FAMILIARE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (RISPETTO ALLA DISCIPLINA RELATIVA AL CASO DI RICONCILIAZIONE SEGUITA AD UNA SEPARAZIONE GIUDIZIALE) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La norma che (secondo l'interpretazione della Cassazione) attribuisce rilievo (sia pur limitato) ai fatti anteriori alla riconciliazione e al giudizio di separazione - nel senso che tali fatti confluiscono, insieme a quelli successivi alla riconciliazione, a formare il libero convincimento del giudice - non viola la garanzia dell'unita` familiare, in quanto ben potrebbe ritenersi che proprio una norma che viceversa prevedesse sempre l'irrilevanza dei fatti anteriori alla riconciliazione scoraggerebbe o ritarderebbe il riappacificamento dei coniugi; e comunque tale apprezzamento appartiene all'ambito delle valutazioni del legislatore. Ne` e` violato il principio di eguaglianza rispetto al caso di riconciliazione seguita a una precedente pronuncia di separazione (art. 157 c.c.), in quanto la assoluta irrilevanza in quest'ultima ipotesi dei fatti anteriori alla riconciliazione e` giustificata dal rilievo che nel giudizio conclusosi con la precedente sentenza i pregressi rapporti fra i coniugi sono stati giudicati e, per cosi` dire, assorbiti nella pronunzia di separazione e si comprende come soltanto i fatti e i comportamenti successivi possano motivare una nuova pronunzia di separazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 154 cod. civ.).
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del novellato art. 154 c.c. sollevata dal tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 29 e 3 della Costituzione con l'ordinanza 29 aprile 1976 di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIEL…
ECLI:IT:COST:1983:104 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 157 — Cessazione degli effetti della separazione
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. …
Art. 126 — Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio
Quando e' proposta domanda di nullita' del matrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.…
Art. 193 — Separazione giudiziale dei beni
La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta…
Art. 3
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno dei coniugi: 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza…
Art. 561 — Casi di non punibilita'. Circostanza attenuante
… prostituzione di lei. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e' punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato. Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria…
Art. 151 — Separazione giudiziale
La separazione puo' essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volonta' di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 146, per maggiore esattezza di linguaggio, a differenza del progetto, che parlava di somministrazione di alimenti, è stata fatta menzione di obbligazione al mantenimento della moglie, poichè l'obbligazione del marito, che resta sospesa, è quella del mantenimento. come risulta dall'articolo precedente. Quanto ai doveri dei genitori verso i figli, si precisa che l'educazione e l'istruzione devono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista. E per dare maggior risalto alla norma, che stabilisce una direttiva di così alto valore politico, questa è posta in un comma a sè stante, mentre sono collocate in altre articolo le disposizioni sul concorso dei genitori agli oneri per il mantenimento dei figli (art. 148). Alla regola posta nel capoverso dell'art. 147 fanno riferimento le norme in tema di filiazione naturale di adozione, di tutela e di affiliazione, in quanto essa non costituisce un obbligo inerente al matrimonio, bensì un dovere di ordine generale che incombe a qualunque cittadino a cui sia affidato il compito di provvedere alla educazione e alla istruzione di giovani coscienze. DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 104
A proposito della separazione per condanna è stato proposto di omettere la menzione della pena dell'ergastolo e di far menzione di una «pena non inferiore ai cinque anni di recinsione». Senonchè si è ritenuto che l'accenno all'ergastolo fosse necessario per maggior completezza e precisione, in quanto la reclusione, essendo pena temporanea, non comprende l'ergastolo, che è pena perpetua. Quanto all'altra proposta, non è sembrato opportuno adottare un indirizzo più rigoroso di quello del progetto, coincidente con quello del vecchio codice per realizzare questa coincidenza, si è fatto riferimento alle condanne, che nell'abrogato codice penale avevano carattere di pene criminali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 105
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art154 · fonte su Normattiva