Art. 1546 c.c.
Responsabilita' per debiti ereditari
Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Responsabilita' per debiti ereditari
Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La vendita di eredità è stata disciplinata negli articoli 1542 a 1547, con i quali si sono svolte più chiaramente le disposizioni contenute nel complesso art. 1545 del codice precedente e si è aggiunta qualche norma di una certa rilevanza. Così si è prescritta la forma della scrittura (art. 1543), anche se il complesso ereditario non contenga beni immobili, e ciò per l'importanza dell'atto e per le conseguenze che ne derivano a carico del compratore. Questi risponde di diritto dei debiti ereditari in solido col venditore (art. 1546): si stabilisce la trasmissione in blocco dei diritti e dei debiti ereditari al compratore perchè, in via dispositiva, si è ritenuto di dovere considerare l'eredità come un complesso inscindibile di attività e passività, anche quando forma oggetto di trasmissione per atto tra vivi (articoli 1545, 1546, 1547). Gli elementi che costituiscono il complesso possono così essere disgregati dalla volontà dei contraenti, ma questa non è necessaria per comporli ad unità quando il complesso è trasferito. DEL RIPORTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 678
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1546 · fonte su Normattiva