Art. 1546 c.c. — Responsabilita' per debiti ereditari
Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il compratore, se non vi e' patto contrario, e' obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1944 — Obbligazione del fideiussore
Il fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal…
Art. 1510 — Luogo della consegna
In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Salvo patto…
Art. 1544 — Obblighi del venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.…
Art. 1512 — Garanzia di buon funzionamento
Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunziare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, sotto pena di decadenza. L'azione…
Art. 1295 — Divisibilita' tra gli eredi
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.…
Art. 1314 — Obbligazioni divisibili
… sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non e' solidale, ciascuno dei creditori non puo' domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non e' tenuto a pagare il debito che per la sua…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La vendita di eredità è stata disciplinata negli articoli 1542 a 1547, con i quali si sono svolte più chiaramente le disposizioni contenute nel complesso art. 1545 del codice precedente e si è aggiunta qualche norma di una certa rilevanza. Così si è prescritta la forma della scrittura (art. 1543), anche se il complesso ereditario non contenga beni immobili, e ciò per l'importanza dell'atto e per le conseguenze che ne derivano a carico del compratore. Questi risponde di diritto dei debiti ereditari in solido col venditore (art. 1546): si stabilisce la trasmissione in blocco dei diritti e dei debiti ereditari al compratore perchè, in via dispositiva, si è ritenuto di dovere considerare l'eredità come un complesso inscindibile di attività e passività, anche quando forma oggetto di trasmissione per atto tra vivi (articoli 1545, 1546, 1547). Gli elementi che costituiscono il complesso possono così essere disgregati dalla volontà dei contraenti, ma questa non è necessaria per comporli ad unità quando il complesso è trasferito. DEL RIPORTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 678
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1546 · fonte su Normattiva