Art. 1549 c.c. — Perfezione del contratto
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 101
… richiesto da una delle parti, puo' essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa. 4. La conciliazione si perfeziona con la…
Art. 7
… del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformita' e consegnate. 2. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti…
Art. 142 — Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nel Regno
… mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta. Le disposizioni…
Art. 565 — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti
La stipulazione dei contratti passivi o attivi predisposti sulla base delle esigenze definite dai comandanti e' effettuata: a) presso i centri di responsabilita', ovvero presso gli organismi di cui all'articolo 447, comma 1, lettere g) e h), qualora istituiti: …
Art. 735 — Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento
… sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95. I …
Art. 98
… procedono all'assegnazione dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal socio e da un rappresentante della cooperativa all'uopo delegato, contenente, per ciascuno alloggio, la precisa specificazione, ubicazione e…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il contratto di riporto, quale è disciplinato dal codice di commercio ha dato luogo a lunghe e fruttuose polemiche scientifiche circa la sua natura giuridica. Il risultato delle accennate discussioni è che, malgrado il riporto sia stato dal legislatore del tempo concepito come una duplice vendita mobiliare, esso è un contratto essenzialmente unitario, perchè i due passaggi di proprietà (contestuale e a termine), disposti in senso inverso, sono interdipendenti tra loro, e non costituiscono due operazioni distinte ma i coefficienti di un'operazione unica. Questa ricostruzione dell'istituto utilizza il meccanismo della vendita solo come espediente; ma il riporto non assolve agli intenti pratici e giuridici della vendita se è essenziale al rapporto che tornino al riportato titoli di specie identica a quella alla quale appartenevano i titoli già consegnati al riportatore. La considerazione del riporto come contratto doppiamente traslativo della proprietà è scolpita con piena chiarezza nell'art. 1548: il primo trasferimento (quello con effetto contestuale) deve aver luogo contro l'immediato pagamento del prezzo, e l'obbligo del riportatore di trasferire a termine la proprietà dei titoli al riportato deve essere contestuale al primo trasferimento. Si accenna nell'art. 1548 alla possibilità di un aumento o di una diminuzione convenzionate del prezzo del riporto; ed è opportuno chiarire che con siffatte espressioni si allude a quel quid che costituisce il compenso per il riportatore o rispettivamente per il riportato (c. d. deporto), secondo che volgano in un senso o nell'altro le contingenze economiche del mercato dei titoli. Il che non esclude che il prezzo possa essere nè aumentato nè diminuito, perchè quelle conseguenze possono condurre, in fatto, al risultato che il riporto sia stipulato non a vantaggio esclusivo del riportato ovvero del riportatore, ma di entrambe le parti (c. d. riporto alla pari). I diritti accessori e gli obblighi accessori relativi ai titoli dati a riporto sono di regola attribuiti al riportato, che, a operazione conclusa, rimane il definitivo proprietario (art. 1550, primo comma). Per contro, se il riporto ha per oggetto azioni di società, il diritto di voto spetta al riportatore, salva diversa volontà delle parti (art. 1550, secondo comma). Nel caso di inadempimento da parte di uno solo dei contraenti, valgono i rimedi predisposti per l'inadempimento dei contratti di vendita e, per i contratti di borsa, quelli preveduti dalla legge speciale (art. 1551, primo comma). Si è peraltro considerata come abbandono del contratto l'ipotesi in cui l'inadempimento provenga così dall'uno come dall'altro contraente; in questo caso ciascuno può legittimamente ritenere ciò che aveva ricevuto dall'altro (art. 1551, secondo comma). DELLA PERMUTA.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 679
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1549 · fonte su Normattiva