Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare - Domanda di assegnazione in sede di separazione giudiziale con richiesta di affidamento di figli minori - Trascrivibilità nei registri immobiliari - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza nonché carenza di tutela del genitore affidatario nelle more del processo, con incidenza sul diritto di abitazione e sul dovere dei genitori al mantenimento della prole - Difetto di legittimazione del giudice rimettente - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile - per difetto di legittimazione del giudice rimettente - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 155- quater , 2652 e 2653 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31, Cost., nella parte in cui tali norme non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale; le questioni incidentali di legittimità costituzionale, infatti, possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un procedimento avente carattere giurisdizionale, mentre nella specie la questione è stata sollevata nel corso del procedimento (di cui agli artt. 2674- bis cod. civ. e 113- ter disp. att. cod. civ.) originato dal "reclamo" proposto al tribunale, a seguito della trascrizione con riserva, per conservare gli effetti della formalità, procedimento di natura amministrativa, che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale e il cui provvedimento conclusivo non è idoneo a passare in giudicato. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del procedimento (pure di natura amministrativa) per l'iscrizione di un periodico nel registro della stampa, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, v. l'ordinanza n. 170 del 2005.
sentenza 47/2011massima n. 35358 Riguarda ancheart. 2652 Codice civileart. 2653 Codice civile
Famiglia - Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli - Assegnazione della casa familiare - Cessazione automatica del diritto al godimento nel caso che l'assegnatario conviva 'more uxorio' o contragga nuove nozze - Denunciata violazione dei principi costituzionali in materia di tutela dei figli, dei diritti inviolabili della persona, nonché asserita lesione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra figli di genitori separati o divorziati - Possibilità di interpretare la norma in senso conforme ai parametri evocati - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155- quater , primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui prevede la revoca automatica dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un'interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. - Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne un'interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis : sentenze n. 379/2007, 356/1996, nonché ordinanza n. 87/2007. - Sulla circostanza che l'assegnazione della casa coniugale è strettamente funzionale all'interesse dei figli, v., citate, sentenze n. 166/1998, n. 394/2005.
Riguarda ancheart. 1 Affidamento condivisoart. 4 Affidamento condiviso
Famiglia - Divorzio - Modifica delle condizioni - Assegnazione della casa familiare - Cessazione automatica del diritto al godimento nel caso che l'assegnatario contragga nuove nozze o conviva 'more uxorio' - Esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice - Lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona, dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché del diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori - Omessa descrizione della fattispecie e conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155- quater , secondo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui ricollega automaticamente all'inizio di un rapporto di convivenza more uxorio od alla celebrazione di nuove nozze la cessazione del diritto al godimento della casa coniugale in capo all' ex coniuge assegnatario, con esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice. Invero, il giudice rimettente ha omesso una compiuta descrizione della fattispecie, impedendo così di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione. - In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie, che si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza, v, citate, ex plurimis, ordinanze nn. 132, 129, 127, 92, 91, e 72/2007.
Riguarda ancheart. 1 Affidamento condiviso