Art. 1550 c.c.
Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
[1]I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.
[2]Il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva